Reddito di cittadinanza e cumulabilità dei contributi affitto erogati dai Comuni


L’Inps, con messaggio del 19 ottobre 2022, n. 3782, fornisce alcune precisazioni in merito alle modalità di trasmissione al SIUSS dei dati relativi ai contributi affitto erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Al fine di consentire la compensazione automatizzata dei contributi affitto con la quota destinata all’affitto del Reddito di cittadinanza (“quota b”), eventualmente erogata ai nuclei familiari dei medesimi beneficiari, è stata istituita la seguente categoria del SIUSS: “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Esclusivamente in tale categoria devono essere, pertanto, trasmessi dai Comuni i dati sui contributi affitto e sui beneficiari degli stessi, adottando le seguenti specifiche modalità (non estensibili ad altre categorie del SIUSS):
– nella categoria A1.05.01 devono essere trasmessi i dati dei contributi affitto erogati con le risorse del citato Fondo nazione solo relative alle annualità 2021 e 2022; i contributi affitto erogati per le annualità precedenti e/o con risorse diverse, siano essi cumulabili o non cumulabili con il RdC, devono essere trasmessi nella categoria “A1.05 – Contributi economici per alloggio: categoria di sussidi economici a integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l’alloggio, per l’affitto e per le utenze:
– i contributi affitto destinati alla categoria A1.05.01, come sopra descritti, devono essere tassativamente trasmessi con carattere della prestazione “PERIODICA” e non occasionale, (anche se il Comune li abbia erogati in unica soluzione), indicando:
– la data inizio dell’erogazione: nel caso specifico dei contributi affitto, si intende l’inizio del periodo di spettanza del contributo (inizio periodo di competenza);
– la data fine dell’erogazione: nel caso specifico si intende la fine del periodo di spettanza del contributo (fine periodo di competenza);
– i mesi di erogazione: numero di mesi per i quali il beneficiario ha ricevuto la prestazione (mesi di competenza);
– l’importo mensile erogato: se il contributo è stato erogato in unica soluzione, l’importo totale erogato deve essere diviso per i mesi di competenza;
– la data evento: data di effettiva erogazione del contributo (cassa).
Non saranno accettati file, liste o dati trasmessi in altra modalità.
Inoltre, la mancata applicazione da parte dei Comuni delle suddette indicazioni per la trasmissione dei dati sui contributi affitto in questione, rende gli stessi inutilizzabili ai fini delle compensazioni dovute.
I Comuni che, a oggi, non si siano attenuti a tali indicazioni e abbiano trasmesso i dati dei contributi affitto:
– via PEC allegando le liste di beneficiari;
– e/o sul sistema, nella categoria A1.05.01:
relativi ad annualità antecedenti al 2021 e al 2022;
come prestazioni occasionali (ossia con indicazione della sola data di erogazione e dell’importo complessivo erogato), devono annullare le precedenti trasmissioni e ritrasmettere i dati nel formato corretto.
Dopo il parere rilasciato dal Ministero del lavoro, i contributi erogati dai Comuni per la morosità incolpevole, devono essere trasmessi nella stessa categoria del SIUSS A1.05.01.
Anche per questa tipologia di contributo, infatti, sussiste l’onere di recupero sull’eventuale “quota b” destinata alla locazione del Rdc (art. 1, comma 4, del D.M. 30 luglio 2021).
Sulla base dei dati trasmessi dai Comuni, l’Isituto previdenziale provvede a operare le dovute compensazioni.


Superamento del comporto: legittimità del licenziamento


Il lavoratore non può proporre ricorso per revocazione avverso la sentenza che abbia confermato la decisione di appello che, nel valutare le assenze dello stesso, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto (Corte di Cassazione, Sentenza 17 ottobre 2022, n. 30409).


Un lavoratore proponeva ricorso per la revocazione della sentenza con la quale la Corte di legittimità, confermando la sentenza d’appello, aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.


Secondo la tesi del ricorrente, in particolare, solo successivamente alla pubblicazione della sentenza della Cassazione, egli aveva reperito documentazione, esistente presso l’Inps e presso l’Inail, dalla quale era possibile evincere che numerose assenze erano state calcolate dagli enti preposti per infortunio e non per malattia.


Il Collegio ha ritenuto inammissibile il ricorso, evidenziando che nel caso di specie il lavoratore chiedeva la revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 ter e in relazione all’art. 395, co. 1, n. 3 c.p.c., mezzo proponibile nei soli casi in cui la Corte abbia deciso nel merito.
Il lavoratore sosteneva che alla luce della documentazione rinvenuta successivamente alla pronuncia impugnata non vi fossero i presupposti per ritenere superato il periodo di comporto, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.


Tuttavia, come osservato dalla Suprema Corte, la decisione di cui era chiesta la revocazione non conteneva alcuna statuizione di merito inerente il licenziamento.
Con la sentenza in oggetto, difatti, era stata confermata la decisione di appello che, nel valutare le assenze del lavoratore, aveva escluso che le stesse fossero in parte riferibili ad infortuni sul lavoro e dunque non computabili nel periodo di comporto. Nessuna decisione nel merito era stata, invece, adottata dalla Cassazione con riguardo al licenziamento ed alle assenze computate prima dall’Azienda e poi dal Tribunale che aveva confermato la legittimità del recesso.

CCNL Scuole private Fiinsei – Confal: sottoscritto l’accordo di rinnovo



Sottoscritto il CCNLper la  scuola non statale per il personale direttivo, docente, non docente delle istituzioni scolastiche paritarie Triennio 2019/2022


 


Il CCNL decorre dall’1/9/2022 e scadrà il 31/8/2025  e prevede le seguentiretribuzione per i contratti subordinati



































Livello

Importo

Divisore

I Livello

Operai

€ 1.300,00 173 (4.33×40)ore sett.li
II Livello

Impiegato d’ordine

€ 1.350,00 173 (4.33×40)ore sett.li
III Livello

Impiegato di concetto

€ 1.450,00 173 (4.33×40)ore sett.li
IV Livello

Dirigenti servizi amministrativi

€ 1.850,00 173 (4.33×40)ore sett.li
V Livello

Docenti di scuola dell’infanzia

€ 1.430,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VI Livello

Docenti di scuola primaria

€ 1.550,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VII Livello

Docenti di scuola secondaria di I e II grado

€ 2.150,00 165 (4,33×38)ore sett.li
VIII Livello

Dirigenti scuole di ogni ordine e grado

€ 2.380,00 173 (4.33×40)ore sett.li


Al docente, con incarico di coordinatore delle attività didattiche, dovrà essere riconosciuto il compenso per le ore d’insegnamento ed un’indennità aggiuntiva, proporzionale alle ore dedicate a tale incarico, che verrà stabilita fra le parti all’atto dell’assunzione.


Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da corrispondere al personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque inferiore alle retribuzioni minime previste per il personale con contratto subordinato, per cui le voci retributive vengono conglobate, per ogni ora di lezione in Euro 17,50

Inps: richiesta per l’applicazione di maggiore IRPEF e/o rinuncia alle detrazioni d’imposta

I percettori di prestazioni pensionistiche e previdenziali erogate dall’Inps possono, dal 15 ottobre 2022, inviare all’Istituto la richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota IRPEF e/o per la rinuncia alle detrazioni d’imposta per l’anno 2023 (INPS – Messaggio 19 ottobre 2022, n. 3783).

I soggetti che percepiscono dall’Inps le prestazioni pensionistiche e previdenziali, e sono interessati all’applicazione di un’aliquota IRPEF più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o alla disapplicazione, in misura totale o parziale, delle detrazioni d’imposta per reddito (art. 13, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR), sono tenuti a darne comunicazione all’INPS ogni anno.
A tal fine, a partire dal 15 ottobre 2022, l’Inps ha attivato la procedura per la presentazione delle richieste relative anche al periodo d’imposta 2023.
Si ricorda che tali richieste possono essere inoltrate all’Inps compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali Domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it.
In assenza di esplicita comunicazione, l’Istituto in qualità di sostituto d’imposta procederà ad applicare le aliquote per scaglioni di reddito e a riconoscere le detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13 del TUIR sulla base del reddito erogato.

Barbieri e parrucchieri: firmato il rinnovo contrattuale


 



 


Firmato il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle Imprese di Acconciatura, ed Estetica


L’accordo scade il 31/12/2022 e prevede 100€ di aumento sui minimi tabellari (al 3°livello), 70€ all’atto della firma con la mensilità di ottobre, 30€ con la retribuzione di febbraio 2023 (con il recupero dell’IPCA realizzato e previsionale).


L’importo Una-tantum è di 246€, che saranno erogati in 3 trances: 100€ con la mensilità di novembre, 100€ a dicembre 2022, ultima trance di 46€ con la retribuzione di marzo 2023.























Livello

Retribuzione Tabellare


al 30 settembre 2022

Incremento a regime

Retribuzione tabellare a regime

1 1.395,99 € 115,47 € 1.511,46 €
2 1.275,26 € 105,48 € 1.380,74 €
3 1.209,00 € 100,00 € 1.309,00 €
4 1.139,90 € 94,29 € 1.234,19 €























Livello

Retribuzione Tabellare


 al 30 settembre 2022

Prima tranche di aumento


dal 1° ottobre 2022

Retribuzione Tabellare


 dal 1° ottobre 2022

1 1.395,99 € 80,83 € 1.476,82 €
2 1.275,26 € 73,84 € 1.349,10 €
3 1.209,00 € 70,00 € 1.279,00 €
4 1.139,90 € 66,00 € 1.205,90 €























Livello

Retribuzione Tabellare


al 31 gennaio 2023

Seconda tranche di aumento


dal 1° febbraio 2023

Retribuzione Tabellare


 dal 1° febbraio 2023

1 1.476,82 € 34,64 € 1.511,46 €
2 1.349,10 € 31,64 € 1.380,74 €
3 1.279,00 € 30,00 € 1.309,00 €
4 1.205,90 € 28,29 € 1.234,19 €















Livello

Elemento aggiuntivo della retribuzione


(E.A.R.)

1 €30
2 €30
3 €30
4 €30


La dureta del contratto a Tempo Determinato:scende a 24 mesi (dai 36 attuali) la durata dello stesso e ridotta dal 25% al 20% la percentuale di utilizzo (come previsto dal Dlgs 81/2015). Viene poi inserita una nuova causale per le proroghe e i rinnovi, nonché la possibilità di estendere il suddetto periodo previa contrattazione territoriale e procedura da effettuare mediante l’assistenza sindacale presso l’Ispettorato del Lavoro Territorialmente competente.


Viene recepita la Convenzione per il contrasto e la prevenzione della violenza e molestie nei luoghi di lavoro, favorendo una cultura maggiormente inclusiva e pacifica e attraverso assemblee territoriali e attraverso corsi di formazione finanziati da Fondoartigianato.


Aggiunti 90 giorni di permessi non retribuiti ai 90 giorni di congedo previsti dalla Legge per le donne vittime di violenza;


Viene prevista la facoltà di utilizzo dei congedi parentali ad ore; congedi matrimoniali/unioni civili; estensione dell’articolato contrattuale per i lavoratori tossicodipendenti ed i loro familiari anche a quelli in condizione di dipendenze psicotrope, alcoliche e dal gioco d’azzardo (c.d. ludopatia).