Ebna: previsti nuovi contributi 2023 per il settore Artigianato

Da gennaio 2023, nuova erogazione contributiva per le Aziende umbre artigiane e non artigiane che applicano i contratti di settore

Le Aziende del settore Artigianato e quelle che, pur non essendo artigiane, applicano i contratti di settore, sono obbligate a versare, per ogni dipendente impiegato, un importo pari ad euro 11,65 mensili, cui si aggiungono ulteriori 4,00 euro mensili, riferiti alla contribuzione regionale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, sono previste, pertanto, le seguenti contribuzioni:
– lo 0,60% relativamente alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano da 1 a 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece del dipendente;
– lo 0,60%, a cui si addiziona lo 0,40%, sempre in relazione alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, da parte delle imprese che occupano più di 15 dipendenti, di cui 3/4 sono a carico dell’azienda ed 1/4 invece a carico del dipendente;
– il 4% per la contribuzione addizionale Acigs, totalmente a carico delle aziende che occupano più di 15 dipendenti e che ne presentano domanda.
E’ bene specificare che, il calcolo dell’organico aziendale impiegato, si riferisce al semestre antecedente, e perciò, quello individuato alla data del 1° gennaio 2023, si riterrà ascrivibile al periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.
Da ultimo, si suole comunicare che, il contributo di solidarietà, per le Imprese non artigiane è pari a 0,96 euro, mentre per quelle artigiane è pari a 0,77 euro, da versare entrambi mensilmente.

Live chat “INFO CIG”, dal 13 febbraio 2023 arriva anche a Torino, Roma e Napoli

L’INPS comunica l’estensione del servizio di live chat “INFO CIG”, originariamente destinato ai lavoratori interessati da una domanda di integrazione salariale, anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province (INPS, messaggio 3 febbraio 2023, n. 520).

Come già noto, nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG”, è stato ideato e realizzato un servizio di live chat, denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione.

 

Il servizio, inizialmente attivato solo per i lavoratori, a partire dal 15 dicembre 2022 è stato reso fruibile anche alle aziende e agli intermediari, ma limitatamente ai datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

 

Con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che, a partire dal 13 febbraio p.v., il servizio è esteso anche alle aziende con sede legale a Torino, Roma, Napoli e rispettive province, per le stesse categorie di utenti sopra indicate. Pertanto, le aziende e gli intermediari presenti sui predetti territori, che hanno presentato o intendono presentare una domanda di cassa integrazione di qualsiasi tipologia (CIGO, FIS, Fondi di solidarietà) o una domanda di autorizzazione CIGS, potranno chiedere informazioni sulle prestazioni in argomento all’advisor.

 

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 18, accedendo al link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area autenticata del Cassetto Previdenziale.

 

L’INPS ricorda che, invece, per i lavoratori, permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali, in MyINPS, selezionando la sezione “Comunica con l’INPS”, nel menu sulla sinistra,  per poi cliccare su “INFO CIG” e sul pulsante “Parla con un operatore”.

Contributi 2023 iscritti alla Gestione separata: aliquote contributive, massimale e minimale



L’INPS ha reso noto le aliquote contributive e di computo per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno in corso dai lavoratori iscritti a vario titolo alla Gestione separata (INPS, circolare 1 febbraio 2023, n. 12). 


L’Istituto rende note le aliquote contributive, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.


 


Vengono precisate le aliquote contributive e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, per i professionisti, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie. Per quest’ultima categoria, in particolare, viene confermata l’aliquota al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.


 


Per l’anno 2023, l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate è pari al 33%.


 


Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a: 0,50% per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera; 0,22%, disposta dall’articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 791, della Legge n. 296/2006; 1,31% per l’obbligo del versamento di una aliquota contributiva contro la disoccupazione.


Sono interessati i soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.


 


Le aliquote contributive e di computo previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono invece: IVS in misura pari al 25%; 0,72% per maternità e altre voci; 0,51% per indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).


 


Nella circolare in oggetto, l’INPS riassume le aliquote complessivamente fissate per le varie categorie di soggetti come da sottostante tabella riepilogativa:


 


























Collaboratori e figure assimilate  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL  35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria  24% (24,00 IVS)
   
Professionisti  Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 26,23% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24% (24,00 IVS)

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3.


 


Vengono poi stabiliti i valori del massimale e del minimale di reddito per il 2023, ovvero €. 113.520,00 per il primo e €. 17.504,00 per il secondo.


 


Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di €. 4.200,96 mentre, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore, avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:


– €. 4.591,30 (di cui €. 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;


– €. 5.902,35 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;


– €. 6.131,65 (di cui €. 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

CCNL Noleggio Automezzi (Anav): istituzione del ticket restaurant

Le aziende, riconosceranno a tutti i dipendenti, per ogni giornata di effettiva prestazione, un ticket restaurant (buono pasto) dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023

L’accordo siglato il 6 ottobre 2022, tra l’Anav e la Filt-Cgil, la Fit-Cisl, la Uiltrasporti, ha previsto l’istituzione del ticket restaurant a tutti i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Per ogni giornata di effettiva prestazione verrà corrisposto un buono pasto dell’ammontare giornaliero di 6,50 euro a partire da marzo 2023, che diventerà 7,00 euro a partire da novembre 2023. 
Nei casi in cui il personale venga comandato a prestare servizio fuori sede ai sensi dell’art. 51 del presente CCNL, il ticket restaurant non è dovuto.
Nell’accordo viene precisato che sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore concessi allo stesso titolo in sede aziendale.

Domestici: l’importo dei contributi per l’anno 2023

Determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare la contribuzione dovuta per i lavoratori domestici (INPS, circolare 2 febbraio 2023, n. 13).

L’INPS ha reso noti gli importi contributivi per l’anno in corso dei lavoratori domestici, in conseguenza la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2021-dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022-dicembre 2022. La variazione in questione, comunicata dall’ISTAT, è stata pari all‘8,1%.

L’Istituto, comunque comunica la conferma della minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) che incide sull’aliquota complessiva, mentre per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Pertanto, l’importo dei contributi, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, senza il contributo addizionale, è il seguente:

– fino a 8,92 euro di retribuzione oraria, retribuzione convenzionale 7,90 euro, il contributo è di 1,59 euro di cui 0,40 a carico del lavoratore;

– oltre 8,92 euro, retribuzione convenzionale 8,92 euro, contributo di 1,78 di cui a carico del lavoratore 0,45 euro;

– fino a 10,86 euro, retribuzione convenzionale 10,86 euro, contributo orario 2,17 euro di cui a carico del lavoratore 0,55 euro;

– orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali, retribuzione convenzionale  5,75 euro, contributo orario 1,15 euro di cui a carico del lavoratore 0,29.

Nella circolare in oggetto, inoltre, l’INPS presenta anche altri valori, tra i quali l’importo dei contributi comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato e l’importo dei contributi con esonero del 50% del contributo a carico delle lavoratrici madri.

Infine, l’Istituto rammenta in proposito che la Legge n. 234/2021, ha previsto, all’articolo 1, comma 137, in via sperimentale per l’anno 2022, il riconoscimento, nella misura del 50%, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per 12 mesi a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. L’applicazione di tale norma continua a produrre effetti per le lavoratrici madri rientrate nel posto di lavoro entro la data del 31 dicembre 2022. Per accedere all’applicazione di tale esonero il datore di lavoro domestico potrà presentare domanda attraverso un apposito servizio, di cui verrà comunicato l’avvenuto rilascio con apposito messaggio in corso di predisposizione.